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assicurativa per i prossimi 5 anni.
Secondo AIRC 377.000* persone ogni anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore.
Con AXA BeLive il nostro compito è quello di essere al fianco delle donne e degli uomini che sono costretti ad affrontare questa sfida. Esserci in maniera concreta, con una serie di servizi esclusivi di assistenza e con un sostegno economico totalmente spendibile come si preferisce, senza alcun vincolo.
In caso di diagnosi di Cancro, viene erogata la somma in denaro scelta
in fase di sottoscrizione della polizza.
La somma dell’indennizzo sarà totalmente a disposizione e spendibile dall’assicurato come preferisce.
L'analisi genomica delle cellule cancerose è un efficace e innovativo strumento che permette di integrare il quadro diagnostico a disposizione dell'oncologo per contribuire ad identificare il miglior percorso terapeutico.
Per tutti i dettagli e condizioni della polizza consulta il set informativo
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Trova le risposte alle domande
più frequenti sulla
polizza Axa BeLive
AXA BeLive Polizza Cancro nasce dall'unione delle competenze di aziende che hanno scelto di mettere al centro il Consumatore e immaginato come poter essere di supporto in uno dei momenti più difficili che una persona possa trovarsi ad affrontare. Una protezione unica nel suo genere per te e per chi ti sta accanto.
AXA BeLive Polizza Cancro nasce dall'unione delle competenze di aziende che hanno scelto di mettere al centro il Consumatore e immaginato come poter essere di supporto in uno dei momenti più difficili che una persona possa trovarsi ad affrontare. Una protezione unica nel suo genere per te e per chi ti sta accanto.
Ogni anno la Fondazione Soleterre sostiene 3.000
bambini malati di cancro in Italia e nel mondo.
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Sede Legale: Galleria Pattari, 2 – 20122 – Milano (MI) │ Sede Operativa: Via Privata Decemviri, 20 – 20137 – Milano (MI) │ C.F. e P.IVA : 09430860966 Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi (MI) │ Numero iscrizione R.E.A. MI 000002089873 │ Intermediario assicurativo soggetto al controllo dell'IVASS – Iscrizione RUI B000605123 │ Tel. 02 28095594 │ PEC neosurance@legalmail.it
La polizza ti riconosce il pagamento di un indennizzo di importo fisso e liberamente utilizzabile nel caso in cui venga
diagnosticata la malattia. Potrai scegliere in fase di sottoscrizione della polizza quello che desideri ricevere.
La polizza in caso di diagnosi della malattia offre altresì all’assicurato
un pacchetto completo di prestazioni di assistenza di durata annuale.
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza.
Potrà indicarti consigli medici di carattere generale e farà il possibile per metterti rapidamente in condizione di ottenere quanto hai bisogno.
Potrai inoltre richiedere informazioni riguardanti:
In caso di temporanea inabilità potrai chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il tuo domicilio.
In caso di temporanea inabilità necessiti di effettuare con urgenza un esame ematochimico potrai chiedere alla Centrale Operativa di organizzare il prelievo presso il tuo domicilio.
In caso di temporanea inabilità potrai chiedere alla Centrale Operativa di ritirare con urgenza i referti di accertamenti diagnostici e di farteli recapitare presso il tuo domicilio o consegnarli al tuo medico curante.
In caso necessiti di essere assistito presso il tuo domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrai richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
Potrai richiedere alla Centrale Operativa di essere assistito presso il tuo domicilio da un fisioterapista in base alla tipologia del problema, al fine di offrirti la migliore soluzione possibile.
La Centrale Operativa potrà provvedere a reperire in comodato d'uso i presidi medico-chirurgici prescritti dai medici curanti.
Potrai richiedere alla Centrale Operativa l'invio presso il tuo domicilio di una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche.
Potrai richiedere alla Centrale Operativa la ricerca e l’invio presso la tua abitazione di una baby-sitter che si occupi dei tuoi figli minori di 12 anni.
Alla Centrale Operativa potrai richiedere l’invio di un dog-sitter che presterà assistenza al tuo animale domestico nel caso tu non possa farlo autonamente.
Potrai far richiesta alla Centrale Operativa per l’invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti.
12. In caso di bisogno potrai far richiesta alla Centrale Operativa di organizzare una visita psicologica con uno specialista o nel caso anche un consulto telefonico. L'assistenza psicologica è disponibile anche per i componenti del nucleo familiare dell'assicurato presenti nello stato di famiglia.
Qualora l’Assicurato sia affetto da una patologia e/o necessiti di interventi chirurgici, potrà contattare la Centrale Operativa per ottenere un “parere medico complementare” da parte di uno specialista e ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive. La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all’Assicurato, e non intende modificare l’orientamento diagnostico del medico curante.
La Compagnia fornirà all’Assicurato che sia affetto da tumore metastatico, indennizzato a termini di polizza relativamente alla garanzia Malattia (Diagnosi Cancro), la possibilità di sottoporsi ad un test genomico in grado di valutare eventuali alterazioni del DNA delle cellule del tumore (profilazione molecolare). La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all’Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico le spese del test.
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La polizza “AXA BeLive - Polizza Cancro” è un prodotto assicurativo che riconosce il pagamento di un indennizzo di importo fisso e liberamente utilizzabile, e determinate prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non, qualora venga diagnosticata una malattia oncologica agli assicurati, indipendentemente dalle spese mediche o logistiche.
La polizza è estendibile anche ai figli minori (legittimi, naturali o adottivi) dell’assicurato di età non inferiore ai 6 mesi compiuti.
Si può assicurare ciascun socio o fan Altroconsumo residente in Italia, di età compresa tra 18 e 64 anni e che abbia espresso di non aver mai sofferto delle patologie indicate all’interno del Questionario Medico, rispondendo “NO” a tutte le domande.
Pagando un premio aggiuntivo, è possibile inoltre assicurare fino a 4 figli minori di età compresa tra 6 mesi e 17 anni, per i quali non è necessario rispondere al questionario medico.
Nel corso del processo on-line di sottoscrizione del contratto assicurativo, quando ti verrà posta la seguente domanda “Vuoi assicurare un figlio minorenne?”, non dovrai fare altro che indicare il numero complessivo di figli che desideri assicurare, sino ad un massimo di 4, e inserire i dati anagrafici degli stessi.
L’assicurazione ha durata annuale, e si rinnova automaticamente sino ad un massimo di 5 annualità complessive di durata del contratto, salvo in caso di raggiungimento dell’età massima (sia per assicurato che per il figlio) o in caso di pagamento dell’indennizzo per cancro diagnosticato all’assicurato.
Alla fine del quinquennio, l’assicurato può stipulare una nuova polizza, dopo aver risposto nuovamente alle domande del questionario sanitario e pagando il nuovo premio, calcolato in base all’età dell’assicurato e, se presenti, il numero dei figli minori assicurati.
Per disdire la polizza è necessario disattivare il rinnovo automatico entro 30 giorni prima della scadenza, tramite l’Area Personale del Sito Web, o alternativamente inviando all’intermediario una lettera raccomandata a/r a Neosurance Srl, via Decemviri, 20 - 20137 Milano o via email a recessi@neosurance.it
Sì, durante il periodo di validità della polizza, sarà possibile – tramite accesso alla propria area riservata del Sito Web – di variare i Figli Minori in copertura, rispetto a quanto comunicato in fase di stipula.
La modifica avrà effetto dal successivo rinnovo annuale e ti verrà comunicato via email (all’indirizzo come da te fornito in fase di stipula) un riepilogo della nuova composizione degli assicurati.
Potrai effettuare questa variazione entro 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale con effetto dall’annualità successiva di contratto.
L’assicurazione non cessa automaticamente al compimento dei 65 anni, ma resta in vigore per l’intera annualità assicurativa. Al raggiungimento di tale scadenza non sarà più possibile rinnovare la copertura, nemmeno per gli eventuali figli minori.
L’assicurazione non cessa automaticamente al compimento dei 18 anni, ma resta in vigore per l’intera annualità assicurativa.
Al raggiungimento della stessa scadenza, non sarà possibile rinnovare la copertura per chi è diventato maggiorenne e sarà ricalcolato l’importo
del premio da versare tenendo conto solo dei figli minori assicurati e del contraente/assicurato stesso.
È comunque possibile, per il figlio diventato maggiorenne, stipulare una nuova polizza, se le risposte al questionario medico siano idonee.
Il premio può essere pagato tramite carta di credito (tradizionale o prepagata).
È possibile frazionare il premio in rate mensili se il premio annuale è pari o superiore a 100 euro.
Se non viene completato con successo il pagamento del primo premio annuale o della prima rata di premio mensile,
non è possibile sottoscrivere il contratto e l’assicurazione non entra in vigore.
No. L’importo del Premio rimane invariato per tutti gli eventuali successivi rinnovi annuali, per massimo di 4 rinnovi, fatti salvi gli adeguamenti di Premio dovuti all’uscita/aggiunta in copertura di figli minori.
È possibile recedere dal contratto entro 30 giorni dalla stipula dello stesso. L’intermediario rimborserà il premio pagato al netto delle imposte entro 30 giorni dal recesso, mediante accredito sulla carta di credito utilizzata per il pagamento.
In caso del primo mancato pagamento di un premio mensile, l’assicurazione continua senza sospensione, restando in vigore fino alla successiva scadenza mensile.
A questa scadenza, verrà addebitata anche la prima rata insoluta e, in caso di regolare pagamento di entrambe le rate, l’assicurazione continua regolarmente.
Se invece si verificasse un secondo mancato pagamento, l’assicurazione cessa automaticamente dalle ore 24 del primo insoluto (non sarebbero quindi coperti eventuali sinistri verificatisi nel mese tra il primo e il secondo insoluto) e i premi pagati restano alla compagnia.
Non è possibile riattivare la polizza, ma si può stipulare un nuovo contratto, rispondendo nuovamente alle domande del questionario medico.
L’assicurazione copre in caso di sinistro per i primi 15 giorni dalla scadenza; trascorsi i 15 giorni, l’assicurazione verrà sospesa.
La copertura si riattiverà dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento del premio annuale di rinnovo, il contratto si intende risolto e i premi pagati restano alla compagnia.
Non è possibile riattivare la polizza, ma si può stipulare un nuovo contratto, rispondendo nuovamente alle domande del questionario medico.
Se viene diagnosticata una malattia oncologica, per aver diritto all’indennizzo, è necessario comunicarlo in forma scritta alla compagnia nel più breve tempo possibile. È possibile farlo nei seguenti modi:
Nella sezione 3 delle condizioni di assicurazione, all’art. 19, è presente l’elenco dei documenti necessari (refertazione anatomo-patologica positiva) da inviare in copia alla compagnia, che comunque potrà chiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario per l’accertamento del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro accaduto fuori dall’Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico – anche di base – che esercita la professione in Italia. L’onere di eventuali traduzioni rimane a carico dell’assicurato.
Per richiedere le prestazioni di assistenza è necessario telefonare, al momento dell’insorgere della necessità, a uno dei seguenti numeri:
La Centrale Operativa della Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro è in funzione 24 ore su 24. La compagnia non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Impresa.
La polizza riconosce il pagamento di un indennizzo di importo fisso, come prescelto in sede di sottoscrizione, liberamente utilizzabile dall’assicurato in caso venga diagnosticata una malattia oncologica accertata da idonea documentazione medica.
Inoltre, sono incluse nella polizza alcune prestazioni di assistenza da fruire entro 1 anno dalla liquidazione del sinistro relativo alla garanzia cancro.
In particolare, se l’assicurato è affetto da un tumore metastatico, indennizzato a termini di polizza relativamente alla garanzia Malattia (Diagnosi Cancro), la polizza copre la possibilità di sottoporsi ad un test genomico in grado di valutare eventuali alterazioni del DNA delle cellule del tumore (profilazione molecolare).
Per controversie di natura medica è possibile ricorrere all’arbitrato (vedi art. 21), inoltre si ricorda che prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio rivolgersi all’organismo di mediazione (vedi art. 11).
L’indennizzo è pari al Capitale Assicurato scelto in sede di sottoscrizione del contratto. Avrai la possibilità di scegliere tra i seguenti importi: € 10.000 / € 25.000 / € 50.000 e, in caso di liquidazione del sinistro avrai diritto ad alcune prestazioni: prestazioni di Assistenza Domiciliare Sanitaria, prestazioni di Assistenza Domiciliare Non Sanitaria, Assistenza Psicologica, Advanced Second Opinion (analisi genomica). In caso di diagnosi di un Cancro ad un Figlio Minore, la Compagnia pagherà un Indennizzo pari al 20% del Capitale Assicurato scelto in sede di sottoscrizione del contratto:
L’indennizzo per diagnosi accertata di cancro verrà pagato all’assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso di decesso dell'Assicurato successivo alla diagnosi, il diritto all'Indennizzo (qualora il sinistro sia indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione) resta comunque acquisito e viene trasmesso agli eredi.
Per l’assicurato a cui è stato diagnosticato il cancro, la Garanzia Malattia cessa a seguito del pagamento dell’indennizzo.
L’assicurato potrà usufruire dei servizi di assistenza e della possibilità di effettuare il test genomico se è affetto da tumore metastatico. Al pagamento dell’indennizzo,
l’assicurazione cessa automaticamente anche per gli eventuali figli minori in copertura.
Per il figlio minore assicurato a cui è stato diagnosticato il cancro, la Garanzia Malattia cessa e egli potrà usufruire dei servizi di assistenza
e della possibilità di effettuare il test genomico – in caso di tumore metastatico.
L’assicurazione rimane in vigore per tutti gli altri assicurati e il premio per l’annualità
successiva verrà ricalcolato sul nuovo numero di figli minori assicurati e del contraente stesso
.
È prevista l’offerta congiunta di due garanzie: Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro e Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro.
Ad essere coperte sono le diagnosi di tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e afinalistica di cellule maligne e dall'invasione dei tessuti.
Questa diagnosi deve essere corredata di positiva refertazione anatomo-patologica.
Il termine tumore maligno comprende leucemia, sarcoma e linfoma ad eccezione del linfoma cutaneo (linfoma limitato alla pelle).
L’assicurazione non copre tutte le diagnosi di tumore, né tutte le diagnosi di tumore maligno. Sono infatti esclusi alcuni tumori o alterazioni cancerose che, per loro natura, hanno un basso rischio di evolvere in un cancro invasivo e che quando diagnosticate, possono essere risolte con interventi chirurgici mirati o con terapie efficaci.
Per l’elenco completo, visitare la sezione dedicata alle esclusioni.
Le prestazioni, elencate all’art. 16 nelle condizioni di polizza che ti sono state inviate via mail al momento della sottoscrizione, prevedono:
È previsto anche un servizio di Advanced Second Opinion per avere un “parere medico complementare” da parte di uno specialista e ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive. Tale prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica, e non intende modificare l’orientamento diagnostico del medico curante.
Sarà possibile usufruire del test genomico, eseguibile su un campione bioptico disponibile o su un campione ematico (se il campione bioptico non è presente o è insufficiente) e verrà fornito un report sulle terapie personalizzate già disponibili, quelle in sviluppo e gli studi clinici di farmaci potenzialmente attivi nelle mutazioni genomiche identificate. La finalità è esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica all’assicurato.
L’assicurato ha diritto alle prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria nel territorio della Repubblica Italiana per un anno dalla liquidazione del sinistro, con un massimo di:
L’assistenza psicologica prevede 1 visita (o un consulto telefonico) con lo specialista ed è operante anche per i componenti del nucleo familiare dell’assicurato, purché risultanti dallo stato di famiglia.
Il servizio di Advanced Second Opinion può essere richiesto una volta per la patologia per cui è stato liquidato l’indennizzo.
Il test genomico può essere fatto una volta in caso l’assicurato sia affetto da tumore metastatico.
Per ulteriori informazioni relative alle prestazioni sanitarie e non sanitarie e ai limiti ad esse correlati, consultare il set informativo.
Nei primi 90 giorni dalla sottoscrizione della polizza è previsto un Periodo di Carenza, cioè un periodo in cui le coperture non sono attive.
Pertanto, se all’Assicurato viene diagnosticato un Cancro nel corso del Periodo di Carenza, la Compagnia non corrisponde l’Indennizzo e non eroga alcuna prestazione.
Se ad esempio la polizza viene stipulata il 1 settembre e il cancro viene diagnosticato il 15 ottobre,
la copertura non opera e la compagnia non corrisponderà l’indennizzo all’assicurato.
La Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro è valida in tutto il mondo.
La Garanzia Assistenza Post-Diagnosi Cancro (comprensiva di test genomico) è valida in Italia.
La polizza “AXA BeLive - Polizza Cancro” è un prodotto assicurativo che riconosce il pagamento di un indennizzo di importo fisso e liberamente utilizzabile, e determinate prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non, qualora venga diagnosticata una malattia oncologica agli assicurati, indipendentemente dalle spese mediche o logistiche.
La polizza è estendibile anche ai figli minori (legittimi, naturali o adottivi) dell’assicurato di età non inferiore ai 6 mesi compiuti.
Si può assicurare ciascun socio o fan Altroconsumo residente in Italia, di età compresa tra 18 e 64 anni e che abbia espresso di non aver mai sofferto delle patologie indicate all’interno del Questionario Medico, rispondendo “NO” a tutte le domande.
Pagando un premio aggiuntivo, è possibile inoltre assicurare fino a 4 figli minori di età compresa tra 6 mesi e 17 anni, per i quali non è necessario rispondere al questionario medico.
Nel corso del processo on-line di sottoscrizione del contratto assicurativo, quando ti verrà posta la seguente domanda “Vuoi assicurare un figlio minorenne?”, non dovrai fare altro che indicare il numero complessivo di figli che desideri assicurare, sino ad un massimo di 4, e inserire i dati anagrafici degli stessi.
L’assicurazione ha durata annuale, e si rinnova automaticamente sino ad un massimo di 5 annualità complessive di durata del contratto, salvo in caso di raggiungimento dell’età massima (sia per assicurato che per il figlio) o in caso di pagamento dell’indennizzo per cancro diagnosticato all’assicurato.
Alla fine del quinquennio, l’assicurato può stipulare una nuova polizza, dopo aver risposto nuovamente alle domande del questionario sanitario e pagando il nuovo premio, calcolato in base all’età dell’assicurato e, se presenti, il numero dei figli minori assicurati.
Per disdire la polizza è necessario disattivare il rinnovo automatico entro 30 giorni prima della scadenza, tramite l’Area Personale del Sito Web, o alternativamente inviando all’intermediario una lettera raccomandata a/r a Neosurance Srl, via Decemviri, 20 - 20137 Milano o via email a recessi@neosurance.it
Sì, durante il periodo di validità della polizza, sarà possibile – tramite accesso alla propria area riservata del Sito Web – di variare i Figli Minori in copertura, rispetto a quanto comunicato in fase di stipula.
La modifica avrà effetto dal successivo rinnovo annuale e ti verrà comunicato via email (all’indirizzo come da te fornito in fase di stipula) un riepilogo della nuova composizione degli assicurati.
Potrai effettuare questa variazione entro 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale con effetto dall’annualità successiva di contratto.
L’assicurazione non cessa automaticamente al compimento dei 65 anni, ma resta in vigore per l’intera annualità assicurativa. Al raggiungimento di tale scadenza non sarà più possibile rinnovare la copertura, nemmeno per gli eventuali figli minori.
L’assicurazione non cessa automaticamente al compimento dei 18 anni, ma resta in vigore per l’intera annualità assicurativa.
Al raggiungimento della stessa scadenza, non sarà possibile rinnovare la copertura per chi è diventato maggiorenne e sarà ricalcolato l’importo
del premio da versare tenendo conto solo dei figli minori assicurati e del contraente/assicurato stesso.
È comunque possibile, per il figlio diventato maggiorenne, stipulare una nuova polizza, se le risposte al questionario medico siano idonee.
Il premio può essere pagato tramite carta di credito (tradizionale o prepagata).
È possibile frazionare il premio in rate mensili se il premio annuale è pari o superiore a 100 euro.
Se non viene completato con successo il pagamento del primo premio annuale o della prima rata di premio mensile,
non è possibile sottoscrivere il contratto e l’assicurazione non entra in vigore.
No. L’importo del Premio rimane invariato per tutti gli eventuali successivi rinnovi annuali, per massimo di 4 rinnovi, fatti salvi gli adeguamenti di Premio dovuti all’uscita/aggiunta in copertura di figli minori.
È possibile recedere dal contratto entro 30 giorni dalla stipula dello stesso. L’intermediario rimborserà il premio pagato al netto delle imposte entro 30 giorni dal recesso, mediante accredito sulla carta di credito utilizzata per il pagamento.
In caso del primo mancato pagamento di un premio mensile, l’assicurazione continua senza sospensione, restando in vigore fino alla successiva scadenza mensile.
A questa scadenza, verrà addebitata anche la prima rata insoluta e, in caso di regolare pagamento di entrambe le rate, l’assicurazione continua regolarmente.
Se invece si verificasse un secondo mancato pagamento, l’assicurazione cessa automaticamente dalle ore 24 del primo insoluto (non sarebbero quindi coperti eventuali sinistri verificatisi nel mese tra il primo e il secondo insoluto) e i premi pagati restano alla compagnia.
Non è possibile riattivare la polizza, ma si può stipulare un nuovo contratto, rispondendo nuovamente alle domande del questionario medico.
L’assicurazione copre in caso di sinistro per i primi 15 giorni dalla scadenza; trascorsi i 15 giorni, l’assicurazione verrà sospesa.
La copertura si riattiverà dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento del premio annuale di rinnovo, il contratto si intende risolto e i premi pagati restano alla compagnia.
Non è possibile riattivare la polizza, ma si può stipulare un nuovo contratto, rispondendo nuovamente alle domande del questionario medico.
Se viene diagnosticata una malattia oncologica, per aver diritto all’indennizzo, è necessario comunicarlo in forma scritta alla compagnia nel più breve tempo possibile. È possibile farlo nei seguenti modi:
Nella sezione 3 delle condizioni di assicurazione, all’art. 19, è presente l’elenco dei documenti necessari (refertazione anatomo-patologica positiva) da inviare in copia alla compagnia, che comunque potrà chiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario per l’accertamento del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro accaduto fuori dall’Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico – anche di base – che esercita la professione in Italia. L’onere di eventuali traduzioni rimane a carico dell’assicurato.
Per richiedere le prestazioni di assistenza è necessario telefonare, al momento dell’insorgere della necessità, a uno dei seguenti numeri:
La Centrale Operativa della Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro è in funzione 24 ore su 24. La compagnia non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Impresa.
La polizza riconosce il pagamento di un indennizzo di importo fisso, come prescelto in sede di sottoscrizione, liberamente utilizzabile dall’assicurato in caso venga diagnosticata una malattia oncologica accertata da idonea documentazione medica.
Inoltre, sono incluse nella polizza alcune prestazioni di assistenza da fruire entro 1 anno dalla liquidazione del sinistro relativo alla garanzia cancro.
In particolare, se l’assicurato è affetto da un tumore metastatico, indennizzato a termini di polizza relativamente alla garanzia Malattia (Diagnosi Cancro), la polizza copre la possibilità di sottoporsi ad un test genomico in grado di valutare eventuali alterazioni del DNA delle cellule del tumore (profilazione molecolare).
Per controversie di natura medica è possibile ricorrere all’arbitrato (vedi art. 21), inoltre si ricorda che prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio rivolgersi all’organismo di mediazione (vedi art. 11).
L’indennizzo è pari al Capitale Assicurato scelto in sede di sottoscrizione del contratto. Avrai la possibilità di scegliere tra i seguenti importi: € 10.000 / € 25.000 / € 50.000 e, in caso di liquidazione del sinistro avrai diritto ad alcune prestazioni: prestazioni di Assistenza Domiciliare Sanitaria, prestazioni di Assistenza Domiciliare Non Sanitaria, Assistenza Psicologica, Advanced Second Opinion (analisi genomica). In caso di diagnosi di un Cancro ad un Figlio Minore, la Compagnia pagherà un Indennizzo pari al 20% del Capitale Assicurato scelto in sede di sottoscrizione del contratto:
L’indennizzo per diagnosi accertata di cancro verrà pagato all’assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
In caso di decesso dell'Assicurato successivo alla diagnosi, il diritto all'Indennizzo (qualora il sinistro sia indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione)
resta comunque acquisito e viene trasmesso agli eredi.
Per l’assicurato a cui è stato diagnosticato il cancro, la Garanzia Malattia cessa a seguito del pagamento dell’indennizzo.
L’assicurato potrà usufruire dei servizi di assistenza e della possibilità di effettuare il test genomico se è affetto da tumore metastatico. Al pagamento dell’indennizzo,
l’assicurazione cessa automaticamente anche per gli eventuali figli minori in copertura.
Per il figlio minore assicurato a cui è stato diagnosticato il cancro, la Garanzia Malattia cessa e egli potrà usufruire dei servizi di assistenza
e della possibilità di effettuare il test genomico – in caso di tumore metastatico.
L’assicurazione rimane in vigore per tutti gli altri assicurati e il premio per l’annualità
successiva verrà ricalcolato sul nuovo numero di figli minori assicurati e del contraente stesso
.
È prevista l’offerta congiunta di due garanzie: Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro e Garanzia Assistenza – post-diagnosi Cancro.
Ad essere coperte sono le diagnosi di tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e afinalistica di cellule maligne e dall'invasione dei tessuti.
Questa diagnosi deve essere corredata di positiva refertazione anatomo-patologica.
Il termine tumore maligno comprende leucemia, sarcoma e linfoma ad eccezione del linfoma cutaneo (linfoma limitato alla pelle).
L’assicurazione non copre tutte le diagnosi di tumore, né tutte le diagnosi di tumore maligno. Sono infatti esclusi alcuni tumori o alterazioni cancerose che, per loro natura, hanno un basso rischio di evolvere in un cancro invasivo e che quando diagnosticate, possono essere risolte con interventi chirurgici mirati o con terapie efficaci.
Per l’elenco completo, visitare la sezione dedicata alle esclusioni.
Le prestazioni, elencate all’art. 16 nelle condizioni di polizza che ti sono state inviate via mail al momento della sottoscrizione, prevedono:
È previsto anche un servizio di Advanced Second Opinion per avere un “parere medico complementare” da parte di uno specialista e ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive. Tale prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica, e non intende modificare l’orientamento diagnostico del medico curante.
Sarà possibile usufruire del test genomico, eseguibile su un campione bioptico disponibile o su un campione ematico (se il campione bioptico non è presente o è insufficiente) e verrà fornito un report sulle terapie personalizzate già disponibili, quelle in sviluppo e gli studi clinici di farmaci potenzialmente attivi nelle mutazioni genomiche identificate. La finalità è esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica all’assicurato.
L’assicurato ha diritto alle prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria nel territorio della Repubblica Italiana per un anno dalla liquidazione del sinistro, con un massimo di:
L’assistenza psicologica prevede 1 visita (o un consulto telefonico) con lo specialista ed è operante anche per i componenti del nucleo familiare dell’assicurato, purché risultanti dallo stato di famiglia.
Il servizio di Advanced Second Opinion può essere richiesto una volta per la patologia per cui è stato liquidato l’indennizzo.
Il test genomico può essere fatto una volta in caso l’assicurato sia affetto da tumore metastatico.
Per ulteriori informazioni relative alle prestazioni sanitarie e non sanitarie e ai limiti ad esse correlati, consultare il set informativo.
Nei primi 90 giorni dalla sottoscrizione della polizza è previsto un Periodo di Carenza, cioè un periodo in cui le coperture non sono attive.
Pertanto, se all’Assicurato viene diagnosticato un Cancro nel corso del Periodo di Carenza, la Compagnia non corrisponde l’Indennizzo e non eroga alcuna prestazione.
Se ad esempio la polizza viene stipulata il 1 settembre e il cancro viene diagnosticato il 15 ottobre,
la copertura non opera e la compagnia non corrisponderà l’indennizzo all’assicurato.
La Garanzia Malattia – Diagnosi di un Cancro è valida in tutto il mondo.
La Garanzia Assistenza Post-Diagnosi Cancro (comprensiva di test genomico) è valida in Italia.
L'assicurazione non copre:
a) tutti i tumori che sono istologicamente classificati come benigni, in situ, pre-maligno, non invasivo, con malignità borderline o con basso potenziale maligno. Viene coperto il carcinoma mammario in situ con successiva quadrectomia, o mastectomia radicale o radioterapia;
b) tumori della vescica urinaria, trattati solo con procedure endoscopiche, che non hanno invaso lo strato muscolare (Tis e Ta);
c) tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno maggiore di 0.7 mm Breslow e / o istologicamente descritto dalla settima edizione dell'AJCC classificazione TNM maggiore dello stadio T1aN0M0;
d) tutti i tumori della prostata a meno che non siano classificati istologicamente come aventi un punteggio di Gleason maggiore di 6 o che abbiano progredito almeno alla classificazione TNM clinica T2N0M0;
e) tumore della tiroide nelle sue fasi iniziali che misura meno di 2 cm di diametro e istologicamente descritto come T1N0M0 dalla classificazione TNM della settima edizione AJCC;
f) leucemia linfocitica cronica a meno che non sia classificata istologicamente come progredita almeno allo stadio Binet A;
g) qualsiasi stadio CIN (neoplasia intraepiteliale cervicale);
h) qualsiasi tumore maligno in presenza del virus dell'immunodeficienza umana.
L’assicurazione non opera inoltre se il Sinistro è conseguenza del mancato rispetto di prescrizioni mediche.
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre la Compagnia a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
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